Certificati di malattia
![]() |
Certificati di malattia |
Il DPCM 26 marzo 2008 e del Dlgs n.150/2009 ( legge Brunetta) ha disciplinato le modalità di rilascio ed invio della certificazione di malattia per i lavoratori dipendenti pubblici e privati.
Per evitare spiacevoli equivoci si prega di prendere nota delle seguenti indicazioni essenziali:
1) il certificato di malattia deve essere rilasciato dal medico che fa la diagnosi;
2) non è possibile, secondo la citata legge, che un altro medico rediga un certificato di malattia sulla scorta di quanto prescritto da un altro collega;
3) i certificati di malattia devono essere inviati, obbligatoriamente, per via telematica ( on line); pena la nullità degli stessi;
4) sono esentati dall'invio online solo le strutture pubbliche che ancora non hanno il collegamento internet ( ospedali , distretti sanitari, specialisti ambulatoriali , ecc.) oppure le cliniche private o accreditate o gli specialisti privati ( liberi professionisti) che siano nelle stesse condizioni di quelle pubbliche. I MEDICI OPERANTI IN DETTE STRUTTURE, O I LIBERO PROFESSIONISTI, NON POSSONO, PERO' RIFIUTARSI DI RILASCIARE IL CERTIFICATO DI MALATTIA, ANCHE SE IN CARTACEO. INFATTI SOLO SE RILASCIATI DA TALI STRUTTURE , LA LEGGE AMMETTE L'ECCEZIONE DEL RILASCIO DEL CARTACEO CHE L'INPS DEVE ACCETTARE.
FASCE ORARIE DI REPERIBILITA' DOMICILIARE IN MALATTIA
Quando si è in malattia , si deve essere reperibili a domicilio, per la visita fiscale che, dal 1 settembre 2017, è passata ai medici fiscali dell'INPS. Le fascie di reperibilità, variano per i lavoratori dipendenti pubblici e statali. In ogni caso la reperibilità deve essere assicurata 7 giorni su sette ( festivi, prefestivi, sabato e domenica inclusi).
DIPENDENTI PRIVATI
Mattina : 10,00/12,00
Pomeriggio : 17,00/19,00
DIPENDENTI PUBBLICI :
Mattina : 9,00/13,00
Pomeriggio : 15,00/18,00
Le visite fiscali potranno essere effettuate anche due volte nello stesso giorno, secondo quanto precisato dall'Ente Previdenziale.
Per informazioni più approfondite e sulle eventuali esenzioni all'obbligo della reperibilità si consiglia di consultare il sito dell'INPS ( Inps - normativa certificati malattia )
Dal 1 luglio 2013, è scattato l'obbligo, per legge, di comunicazione all'INPS dei certificati di inizio e fine ricovero.
CERTIFICATO DI RICOVERO
Tali certificazioni devono essere inviate on line dagli ospedali o cliniche private, all'atto del ricovero e della fine del ricovero.
La comunicazione è essenziale per scorporare dai giorni di malattia quelli del ricovero.
Si prega, quindi, di verificare l'avvenuta trasmissione.
In nessun caso il medico di fiducia può sostituirsi ai colleghi per l'invio di questi certificati in quanto non abilitato a farlo.
Si ricorda che, all'atto delle dimissioni, se si ha bisogno di un ulteriore periodo di riposo, il certificato di malattia deve essere rilasciato dal medico della struttura che lo invia con il certificato di fine ricovero, come stabilisce la recente disposizione.
Commenti
Posta un commento